Radiogiornale Periodico telematico indipendente, edito da Paolo Mattioli I0PMW
Radiogiornale 47Auguri
  Marzo 2002 Periodico telematico indipendente
 
 
 
 
 
 
 
AVVISO:
I Candidati  alle elezioni per referendum  dell'ARI
possono  inviarci  via  E-mail  una  breve biografia
e il loro  programma, che  saranno  pubblicati  nei
prossimi  numeri  del  Radiogiornale,  questo   per
dare  a   tutti  pari  opportunità  di  far  conoscere
per  tempo  e  non  all'ultimo  momento,  tutte  le
candidature e gli  impegni  di lavoro che ciascuno
intende portare avanti se verrà eletto.
 
 
 
Sommario:
 
- Bozza di Decreto sui contributi;
- Elezioni ARI;
- Le radiointerferenze di chi riceve;
- Fatti di cui NON si parla;
- VOM la voce del Mediterraneo;
- CISAR: Guglielmo Marconi Memorial Day;
- PCsat pronto a spegnersi;
- Mercatino radioamatoriale;
- FURTO;
- Notizie utili.
 
 
 
Sottoposta al parere delle Associazioni il 27 marzo 2002
 BOZZA DI DECRETO
   SUI CONTRIBUTO
    Per i Radioamatori vedere l'articolo 34
            e la nota alla fine del testo
 
 
Il Ministro delle comunicazioni
 
 Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 13 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo;
 
 Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
alle misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in materia di
attività di telecomunicazioni ad uso privato;
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 447,
concernente il regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di
autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato, ed in
particolare l'articolo 14;
 
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante
norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore, ed in
particolare l'articolo 7;
 
 Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare gli articoli 188, 277, 278, 323, 332, 334, 336 e 344;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre
1981, relativo alla determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in
ponte radio ad uso privato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 giugno
1982, relativo alle modificazioni del decreto ministeriale 18 dicembre 1981,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio
1982;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 febbraio
1986, concernente i collegamenti radiomobili privati, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986, modificato dal decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 162, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 137 del 14 giugno 1997;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 febbraio
1989, relativo alla determinazione dei canoni annui di concessione per l'impianto e
l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano
bande di frequenza 10 GHz e superiori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989, modificato con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 agosto
1991, che ha modificato i citati decreti ministeriali 18 dicembre 1981 e 24 giugno
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18
novembre 1991;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 maggio
1992, n. 360, concernente il regolamento per apparecchiature radio per collegamento
ad uso privato operante sulle gamme dei 2 GHz;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 giugno
1992 relativo a nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee
telefoniche ad uso privato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 gennaio
1994 concernente il rimborso degli oneri per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 1994;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre
1996 relativo all'adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle
concessioni in ponte radio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
 
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 aprile 1997
relativo all'applicazione del decreto ministeriale 18 dicembre 1996 alle associazioni
di emergenza e di soccorso sanitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997;
 
 Visto l'articolo 24, commi 16 e 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
riguardante l'esonero dal pagamento del canone radio per gli organismi che si
occupano di soccorso alpino;
 
 Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato
dall'articolo 45, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente il
recupero degli oneri connessi a prestazioni fornite a terzi;
 
 Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 febbraio 1998, relativo
alla determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio
utilizzati per finalità di protezione civile e di soccorso, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
 
 Visto il decreto del Ministro della sanità 6 ottobre 1998 concernente
l'assegnazione di frequenze per le esigenze del servizio sanitario nazionale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998;
 
 Visto l'art. 72, comma 17, della legge n. 448 del 1998, relativo all'esonero del
pagamento del canone dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi
socio-sanitari e di protezione civile;
 
 Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, recante
approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000, e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
 Visto l'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
riguardante l'esonero dal canone per l'esercizio di collegamenti radio utilizzati nella
regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano a fini di
protezione civile e di attività antincendi;
 
 Visto l'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente l'esonero in favore della Croce rossa italiana dal pagamento del canone
radio dovuto per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario;
 
 Ravvisata l'esigenza di determinare i contributi per i servizi di
telecomunicazioni ad uso privato;
 
 Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
 
 Udito il parere del Consiglio di Stato n. ………., reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del ………………..;
 
 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con
nota……del……;
 
adotta il seguente regolamento:
 
 
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 
Art. 1
Tipologia dei contributi
 
1. Per il conseguimento di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi
di telecomunicazioni ad uso privato, nonché per le richieste di variazione di
qualsiasi natura, è dovuto il pagamento di contributi:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del
servizio, sull'utilizzo delle frequenze assegnate e sul mantenimento delle
relative condizioni, con specifico riferimento agli aggiornamenti, ampliamenti
e modifiche.
 
2. Il soggetto titolare di licenza individuale, al quale sono state assegnate frequenze, è
tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per
l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
 
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 36 e 37, concernenti le licenze e le
autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui
al comma 1, lettera b), sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I
contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità,
in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della licenza individuale.
 
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza della licenza individuale e
dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del
bilancio dello Stato.
 
5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun
contributo.
 
Art. 2
Modalità di pagamento
 

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere
effettuato con le seguenti modalità:
 
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria
dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
 
 
Art. 3
Termini per il pagamento e attestazione
 

1. Il pagamento dei contributi è comprovato:
 
a) riguardo alle attività soggette a licenza individuale, mediante distinte
attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero delle
comunicazioni:
1) per istruttoria, a corredo della domanda;
2) per mantenimento, verifiche e controlli nonché per l'uso delle frequenze,
entro trenta giorni dalla comunicazione del rilascio della licenza, con
conseguente revoca della licenza stessa in caso di ritardo;
b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale, mediante separate
attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare
all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di
comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei
contributi corrisposti per verifiche e controlli.
 
2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento in via agevolata entro il
31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4
Ritardato o mancato pagamento
 

1. E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun
anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5% della somma dovuta
per ogni mese o frazione di ritardo.
 
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il
termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, in ordine ai provvedimenti 
di sospensione e di revoca, il Ministero delle comunicazioni, dopo aver applicato la
medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e
comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle
vigenti disposizioni.

Art. 5
Contributo per esami
 

1. Il contributo previsto dall'articolo 344, comma terzo, del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 156
del 1973, è fissato in euro 25.
 

TITOLO II
LICENZE INDIVIDUALI
CAPO I
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI
 
Art 6
Contributo per istruttoria
 

1. Per l'espletamento dell'istruttoria di rilascio o di rinnovo della licenza
l'interessato, nelle fattispecie di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n.447 del 5 ottobre 2001, è tenuto a versare una somma pari
a:
 
a) 100 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze
(o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30
km o entro l'ambito provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla
sezione VI^;
b) 200 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze
(o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60
km o nell'ambito interprovinciale, nonché nelle fattispecie di cui
all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII^;
c) 500 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12
frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di
collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonché nelle fattispecie
di cui alla sezione VIII^ ed alla sezione V^, comprensive delle casistiche
indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V^ le fattispecie successive
sono regolate dalle lettere d) ed e);
d) 1000 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16
frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di
collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale;
e) 3000 euro nei residui casi.
 
2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di
collegamento  di cui al comma 1.
 
3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è
compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 7
Contributo per vigilanza e mantenimento
 
1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è
tenuto al pagamento di un contributo ad anno, compreso quello a partire dal
quale la licenza individuale decorre. Tale contributo è pari a :
a) euro 150 nel caso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a);
b) euro 300 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
c) euro 600 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
d) euro 1.500  nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
e) euro 5.000  nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1,  lettera e).
 
2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6, comma 2.
 
CAPO II
CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA
SEZIONE I
DEFINIZIONI E PARAMETRI
 
Art. 8
Definizioni
 
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 
a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata
previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità
competente;
b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio
mobile il collegamento con le stazioni mobili;
c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare
collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il
servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli
elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;
e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla
somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da
impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;
f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un
determinato collegamento in un servizio prefissato;
g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di
trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione per assicurare un servizio di
radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene
classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o
temporanea;
h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore
destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;
i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su
frequenze collettive nella banda 26,960 – 27,410 MHz e conforme allo
standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2, per il cui
impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte
dell'utilizzatore;
l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza
operante su frequenze collettive nella banda 446,0 – 446,1 MHz e conforme
 
segue art. 8
 
allo standard ETSI EN 300 296, per il cui impiego non è richiesta alcuna
qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.
 

Art. 9
Parametri
 
1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi
in considerazione i seguenti parametri:
 
a) numero di frequenze in uso;
b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il
servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di
servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;
d) larghezza di banda assegnata;
e) posizionamento della banda nello spettro;
f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie.
 
 
SEZIONE II
SERVIZIO FISSO
 
Art. 10
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
 

1. Il contributo annuo relativo all'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e
l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che
impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che
utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500 euro.
2. Il contributo annuo relativo all'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e
l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un
canale di larghezza di banda pari a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del
collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
 
oltre 30 MHz e fino a 1000 MHz
 
lunghezza
di tratta
canale simplex
ad una frequenza
 
euro
canale simplex
a due frequenze o
duplex
euro
fino a 15 km 
  500
1.000
fino a 30 km 
1250
2.500
fino a 60 km 
3000
6.000
oltre 60 km
6500
            13.000
 
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempreché non si superi la
metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore
sommato alla metà di quello della tratta superiore.
 
3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda
superiore a 12,5 si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati
nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:
 
larghezza di banda
(in kHz)
coefficiente
25
37,5
2
3
50
5
da oltre 50 a 200
20
per valori eccedenti si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti.
 
          segue art. 10
 
4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato
nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di
correzione:
 
numero di tratte
 

coefficiente
fino a 10
1
fino a 30
fino a 60
0,8
0,6
oltre 60
0,4
 

5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra
ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell' 80% sulla somma
risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata
per il servizio mobile.
 
6. Nel caso in cui sia impiegata una delle frequenze per gli scopi di cui all'articolo 17, il
contributo relativo al collegamento fisso regolato dal presente articolo è da
considerare ricompreso nel contributo d'area disciplinato dal medesimo articolo 17
sempreché la tratta in questione risulti interna all'area di servizio di cui trattasi.
 

Art. 11
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza
da oltre 1 GHz fino a 10 GHz
 
1. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze da oltre 1GHz e fino a 10 GHz
utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-
punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, è fissato,
per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle
seguenti misure:
 
lunghezza di tratta
 

collegamenti simplex
a due frequenze o duplex
euro
fino a 15 km
 
  900
fino a 30 km
 
2.000
fino a 60 km
 
4.600
oltre 60km
 
7.500
 
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempreché non si superi la
metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore
sommato alla metà di quello della tratta superiore.
 
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda
superiore a 125 kHz è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1
moltiplicato per i seguenti coefficienti:
 
larghezza di banda
(kHz)
 

coefficiente
fino a250
4
fino a 500
fino a 1750
6
10
fino a 3500
14
fino a 7000
16
fino a 14000
18
fino a 28000
20
fino a 56000
oltre 56000
22
24
 
segue art. 11
 

3. Il contributo annuo , in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato
nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di
correzione :
 

numero di tratte
 

coefficiente
fino a 10
1
oltre 10
 

0,8
 
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori
o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell' 80%
sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1,2 e 3, riferibile alla quota
di banda impegnata per il servizio mobile.
5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari
a 1000 kHz ed a 2000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino
a 1750 kHz e fino a 3500 kHz; la canalizzazione pari a 4000 kHz, prevista dalla
normativa internazionale, è compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei
contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7000 kHz.

Art. 12
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a
19,7 GHz
 
1. Il contributo annuo relativo all'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a
19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso
punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz,
è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato,
nelle seguenti misure:
 
lunghezza di tratta
 

collegamenti simplex
a due frequenze o duplex
euro
fino a 15km
 
700
fino a 30km
 
1.700
oltre  30 km
 
4.000

Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempreché non si superi la metà fra i due
valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di
quello della tratta superiore.
 
2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto
indicata  è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato
per i seguenti coefficienti:
 
larghezza di banda
(MHz)
 
coefficiente
                fino a 3, 5
                fino a 7
8
12
                fino a 14
16
                fino a 28
20
                fino a 56
24
                oltre 56
                       28
 
3. Il contributo annuo , in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato
nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di
correzione :
 

segue art. 12
 
numero di tratte
 
coefficiente
fino a 10
1
fino a 30
oltre 30
0, 8
0,6
 
 
 
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori
o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80%
sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1,2 e 3, riferibile alla quota
di banda impegnata per il servizio mobile.
 
Art. 13
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze
da oltre 19,7 GHz fino a 29, 5 GHz
 

1. Il contributo annuo relativo all'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5
GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso
punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è
fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle
seguenti misure:
 
lunghezza di tratta
 
collegamenti simplex
a due frequenze o duplex
 
fino a 15 km
 
euro
   650
fino a 30 km
 
1.600
oltre 30 km
 
3.800
 
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempreché non si superi la metà fra i due
valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di
quello della tratta superiore.
 
2. Il contributo  annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto
indicata   è pari a quanto riportato  nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato
per i seguenti coefficienti:
 
larghezza di banda
(MHz)
 
coefficiente
 

                 fino a 3, 5
                 fino a 7
8
12
                 fino a 14
16
                 fino a 28
20
                 fino a 56
24
                 oltre 56
                       28
 

3. Il contributo annuo , in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato
nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di
correzione :
 

segue art.13

numero di tratte
 
coefficiente
fino a 10
1
fino a 30
oltre 30
0,8
0,6
 
 
 

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori
o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell' 80%
sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1,2 e 3, riferibile alla quota
di banda impegnata per il servizio mobile.
 
Art. 14
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz
 

1. Il contributo annuo relativo all'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate
per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che
impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per
ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti
misure:
 
lunghezza di tratta
 
collegamenti simplex a
due frequenze o duplex
 
fino a 7,5 Km
fino a 15 km
 
euro
300
600
oltre 15 km
 
1.200
 
 
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto
indicata  è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato
per i seguenti coefficienti:
 
larghezza di banda
(MHz)
 
coefficiente
 

                 fino a 3, 5
                 fino a 7
8
12
                 fino a 14
16
                 fino a 28
20
                 fino a 56
24
                 oltre 56
                       28
 

3. Il contributo annuo , in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato
nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di
correzione:
 

           segue art. 14
 
numero di tratte
 

coefficiente
fino a 10
1
fino a 30
fino a 60
oltre 60
0,8
0,6
0,4
 
 
 
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori
o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell' 80%
sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1,2 e 3, riferibile alla quota
di banda impegnata per il servizio mobile.

Art. 15
Collegamenti fra stazioni del servizio fisso
 
1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la
determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17,
commi 2 e 3, nonché all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.
 
2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1000 MHz , per utilizzo  di
larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 17, comma 6, e per
larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3. Nei
casi di impiego di frequenze superiori a 1000 MHz si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
 
3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni
di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una
riduzione dell'80% sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 17,
riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
 
Art. 16
 
Condivisione di risorse
 

1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di licenze
individuali diverse ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e previo
assenso del Ministero, limitatamente ai collegamenti del servizio fisso punto-
punto.
 
2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita l'interconnessione tra titolari di
licenza diversi.
 
3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa spettanti a ciascun
titolare è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della
risorsa stessa dichiarata dagli interessati,  fermo restando l'obbligo di
corrispondere l'intero contributo per la risorsa.
 
SEZIONE III
SERVIZIO MOBILE TERRESTRE
 
Art. 17
 
Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da
teleallarmi – reti costituite da sole stazioni mobili e portatili
 
1. Il contributo annuo relativo all'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e
l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano
un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una
frequenza fino a 30 MHz, è fissato in euro 500. Per gli apparati mobili si
applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.
2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze relative a collegamenti
radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda
radio fino a 12, 5 kHz, è fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una
stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti
misure:
 
raggio dell'area di
servizio
canale simplex ad una
frequenza
canale simplex a due
frequenze o duplex
 
euro
euro
fino a 1 km, limitatamente ai
casi di fondo proprio o
equivalenti
   300
  600
fino a  15 km 
   700
1.400
fino a  30 km 
1.500
3.000
fino a  60 km
3.000
6.000
fino a 120 km
oltre 120 km
4.500
4500 + 50 per ogni km eccedente
la distanza dei 120 km
9.000
9000 + 100 per ogni km
eccedente la distanza dei 120
km
 
3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi
angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente
tabella, è dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata
secondo quanto stabilito nella medesima tabella:
 
angolo di apertura
 fino a 90°
fino a 180°
oltre 180°
 

quota proporzionale
 
1/3
1/2
1
 
 
 
           segue art. 17
    
4. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini
dell'applicazione del contributo di cui al comma 2, il raggio equivalente
dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito
indicati è fissato come segue:
 
a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
 
b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
 
c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza superiore ai
5 W.
 
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c), il contributo di cui al comma 2 è
ridotto della metà.
 
6. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al
comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel
caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10.
Si applicano altresì i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
 
7. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al
comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di
diffusione simultanea  pari a quella risultante dall'insieme  delle aree coperte
dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di
servizio.
 
8. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria,
autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera
un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di
raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km, di raggio pari a 60 km per
lunghezza fino a 700 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli
scaglioni predetti, comprese le frazioni.
 
 
 
Art. 18
 
Quota apparato per uso della risorsa scarsa radioelettrica
 

1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale
supplementare di euro 40 per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e
per ogni stazione mobile o portatile, con esclusione di quelle solo riceventi,
relativamente ai primi cento apparati; agli apparati eccedenti si applica una
quota unitaria di 20 euro.
 
2. Nel caso di stazioni periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati
bidirezionale il contributo è pari a 20 euro relativamente a ciascuno dei primi
cinquecento apparati; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 10
euro.
 
 
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI FISSO E MOBILE TERRESTRE
 
Art. 19
Calcolo del contributo
 

1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un
canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree è
moltiplicato per il numero dei canali; nel caso del servizio multiaccesso
numerico TETRA, il numero dei canali logici utilizzabili, pari a 4 per ogni
frequenza con banda di 25 kHz, ai soli fini del calcolo del contributo è diviso
per due.
2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17  ed al comma 1
del presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole
tratte o alle singole aree; a tale somma si aggiunge il contributo di cui
all'articolo 18.
 

Art. 20
Collegamenti unidirezionali
 
1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli
articoli da 10 a 19 è ridotto alla metà.
 
SEZIONE V
MULTIACCESSO
 
Art. 21
 
1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai
contributi di cui agli articoli 17 e 19 i seguenti coefficienti di riduzione:
 
numero
di canali assegnati in
tecnica multiaccesso
coefficiente
numero
di canali assegnati in
tecnica multiaccesso
coefficiente
a)  tecnica analogica
 
da 6 a 12
da 13 a 18
 
b) tecnica numerica Tetra
da 6 a 12
da 13 a 18
0,95
0,90
 

0,90
0,85
da 19 a 24
oltre 24
 

da 19 a 24
oltre 24
0,85
0,80
 

0,80
0,75
 
2. La quota supplementare  di euro 40, di cui all'articolo 18, comma 1, è limitata
ad un massimo di 100 terminali per ogni coppia di frequenze assegnata in base
all'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 5 ottobre
2001; ai terminali eccedenti si applica la quota unitaria di 20 euro.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 22,
comma 1, si applica l'articolo 18, comma2.
 
Art. 22
Sistema TETRA
 
1. Le disposizioni di cui all'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica
n. 447 del 5 ottobre 2001 sono applicabili al sistema TETRA: per l'insieme
delle possibili comunicazioni di fonia-slot  allocate nel complesso delle coppie
delle frequenze assegnate è associato di norma un numero di terminali secondo
i valori riportati nello stesso allegato G, fatta esclusione per il canale di
controllo. Per  casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, la
commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali
è determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del
grado di servizio richiesto nel progetto stesso.
2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma
1 dell'articolo 21 e dell'applicazione dell'allegato G al decreto, in luogo del
numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili
comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si
applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 21 nonché l'articolo
18.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
 

SEZIONE VI
 SERVIZI MOBILE MARITTIMO E MOBILE AERONAUTICO
 
Art. 23
Servizio mobile marittimo
 

1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi
marittimi è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800 per stazione
costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il
contributo di cui all'articolo 18.
2. L'uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo.
3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente
autorità, sia costituito da più aree portuali fra loro separate, la licenza
individuale per servizi di telecomunicazioni è estesa al percorso minimo viario
esistente fra gli approdi.
 

Art. 24
Servizio mobile aeronautico
 
1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed
aeromobili è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800 per stazione
e per frequenza con larghezza di banda fino a 8,33 kHz; nel caso di uso di
canale con larghezza di banda di 25 kHz è dovuta  la somma di euro 2.000.
2. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda
fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1.
 
 
SEZIONE VII
ALTRI SERVIZI
 
Art. 25
 
Servizi di radiodeterminazione (radar – radiofari), di radioastronomia,
di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
 
1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra
avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla
navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri o spaziali è
dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000 per stazione e per
frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli
aeromobili.
2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi
ed aeronautici, è dovuto un contributo annuo di euro 1.000 per stazione e per
frequenza.
3. Per l'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia,
per le quali è richiesta la protezione, è dovuto un contributo complessivo annuo
di euro 400 per stazione e per frequenza.
4. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari
è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400  per stazione e per
frequenza.
5. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione
si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'articolo 18.
 
 
SEZIONE VIII
SERVIZI VIA SATELLITE
 

Art. 26
Sistemi di ricerca spaziale
 
1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale è
dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200 per stazione, per
frequenza e per larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di
banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800 e, oltre 28 MHz, in
euro 2400.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di
richiesta di protezione.
 
Art. 27
Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.
 
1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della
Terra è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200 per stazione e
per frequenza per larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di
banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800 e, oltre 28 MHz, in
euro 2.400.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni sono riceventi è dovuto in caso di
richiesta di protezione.

Art. 28
Sistemi di operazioni spaziali
 
1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali è
dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000 per stazione,  per
frequenza e per larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di
banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800 e, oltre 28 MHz, in
euro 2.400.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di
richiesta di protezione.

Art. 29
Servizi fisso e mobile via satellite
 
1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi fissi via satellite è
dovuto un contributo complessivo annuo di euro 600 per stazione, per
frequenza e per larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di
banda fino a 1,75 MHz il contributo è fissato in euro 1200; fino a 7 MHz in
euro 2.400; fino a 28 MHz in euro 4.000; oltre 28 MHz in euro 6.000.
2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi mobili via satellite è
dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1200 per stazione, per
frequenza e per larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di
banda fino a 1,75 MHz il contributo è fissato in euro 2.400; fino a 7 MHz in
euro 4.800; fino a 28 MHz in euro 7.000; oltre 28 MHz in euro 10.000.
3. Per l'esercizio di stazioni fisse e mobili si applica l'articolo 18 per quanto
riguarda la misura della quota supplementare .
4. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta
tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze
spaziali secondo quanto previsto dal relativo piano nazionale di ripartizione.

SEZIONE IX
DISPOSIZIONI VARIE
 
Art. 30
Esenzioni e riduzioni
 
1. Le regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente titolo
per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza
sanitaria "118" secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre
1998, citato nelle premesse.
 
2. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente titolo relativamente
all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività
antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
 
3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente
titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai
sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
4. Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le
associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei
contributi di cui al presente titolo.
 
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di
cui al presente titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
 
6. I contributi di cui al presente capo sono ridotti dell'ottanta per cento per i
collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti
nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
 
7. I contributi di cui al presente capo sono ridotti del settanta per cento relativamente
ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e
di beneficenza legalmente riconosciuti.
 
8. L'entità dei contributi di cui al presente capo è stabilita nella misura del cinquanta
per cento relativamente :
 
a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
 

segue art. 30
 
 
 
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità
di protezione civile e di soccorso;
c) ai servizi di polizia urbana e di vigilanza sul traffico eserciti dai comuni;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti
riconosciuti.
 
9. I contributi di cui al presente capo sono ridotti del quaranta per cento per i
seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la
vigilanza di amministrazioni statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i
servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti,
metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di
gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo
o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie,
filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei
trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di città;
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
k) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
l) i servizi lacuali e fluviali.
 
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle licenze temporanee.
 
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle
riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di licenza individuale, è
tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell' attività da
esercitare.
 
Art. 31
Modalità particolari di esercizio
 

1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici,
comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni
conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le
frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori
contributi. Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di
sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.
 
2. Nel caso di richieste che comprendono simultaneamente progetti soggetti a
licenza individuale e ad autorizzazione generale, la licenza individuale, se del
caso, può contenere anche gli elementi riguardanti l'autorizzazione generale,
ferma restando la corresponsione dei relativi contributi.
 
4. Le applicazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 2.1) e 2.2), ed
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, sono soggette, rispettivamente, ad
autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o
antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti
di potenza EIRP indicati nella raccomandazione richiamata dagli articoli 5 e 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 2001, nel rispetto dei
limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche
disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel
caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate,
le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono
soggette a licenza individuale, con opportuna scelta delle frequenze da parte
del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2
del presente articolo e dagli articoli 10 e 11.
 
5. Le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure, svolte al di fuori del proprio
fondo, sono soggette ad autorizzazione generale se esercite sulla banda 436,000
– 436,100 MHz, fissata nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

TITOLO III
AUTORIZZAZIONI GENERALI
 

Art. 32
Contributo per istruttoria
 

1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione
generale, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447
del 5 ottobre 2001, è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale
contributo è pari :
a) per le reti di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e
con sistemi ottici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica  n. 447 del 5 ottobre 2001:
1) a euro 250  nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di
10 collegamenti;
2) a euro 500 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza  da 11 a 25
collegamenti;
3) a euro 1.000 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza di oltre 25
collegamenti ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di
comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
b) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numeri 2.1.) e 2.2) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 5 ottobre 2001:
1) ad euro 100 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di
utilizzo fino a cinque tipologie di apparati;
2) ad euro 300  in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di
utilizzo da sei fino a 15 tipologie di apparati;
3) ad euro 600  in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di
utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di
apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20 euro per
ogni km eccedente e di 20 euro per ogni tre tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri da 2.3) a
2.9), con esclusione dei CB e dei soggetti operanti con apparati
assimilati, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 5
ottobre 2001:
1) a euro 20 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
2) a euro 40 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
3) a euro 100 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a
15.

Art. 33
Contributo per mantenimento e controllo
 

1. Per l'attività di mantenimento e di controllo del servizio e delle condizioni
previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 32 del
presente decreto è tenuto al pagamento di un contributo ad anno, compreso
quello a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo è
pari:
 
a)  nei casi di reti di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 5 ottobre 2001:
1) a euro 100 nel caso di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a),
numero 1);
 2)   a euro 200 nel caso di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a),
numero 2);
3) a euro 300 nel caso di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a),
numero 3);
b) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numeri 2.1) e 2.2), del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 447 del 5 ottobre 2001:
1) a euro50 nel caso di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100 nel caso di cui all'articolo 32, comma1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150 nel caso di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 3);
4) a euro 500 nel caso di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri da 2.3) a 2.9), 
con esclusione dei CB e dei soggetti operanti con apparati assimilati, del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 447  del 5 ottobre 2001:
1) a euro 30 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
2) a euro 100 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
3) a euro 200 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
 

Art. 34
Radioamatori
 

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli
apparati,  l'interessato versa un contributo ad anno, compreso quello a partire dal
quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5 per le autorizzazioni generali
di classe A e di euro 3 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi
sostenuti per istruttoria e per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
 
2. Per  ciascuna stazione o per ciascun impianto di cui all'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica  n. 447 del 5 ottobre 2001 è dovuto un contributo
di euro 5.
 
Art. 35
Attività in banda cittadina ed assimilate
 

1. Per ciascuna stazione CB ed assimilata, indipendentemente dal numero degli
apparati, l'interessato versa un contributo ad anno, compreso quello a partire
dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 23 complessivi a titolo di
rimborso dei costi sostenuti per istruttoria e per l'attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b).
 
2. Per attività assimilata a quella svolta in banda cittadina si intendono i servizi
che fanno uso anche di apparati tipo PMR 446.
 
N.B. VEDERE ALLA FINE, L'ARTICOLO 41 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 447 DEL 5 OTTOBRE 2001
 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI A LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
 
Art. 36
Licenze ed autorizzazioni temporanee
 
 
 
1. In caso di richiesta di licenza individuale temporanea per servizi mobili il
soggetto è tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di
ogni canale ad 1 o due frequenze di larghezza pari a 12,5 kHz e per ogni
quindici giorni o frazione di durata della licenza temporanea, pari a:
 
a) euro 300 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
b) euro 500 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
c) euro 800 per lunghezza del collegamento superiore a 30 km.
 
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la
determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 6
dell'articolo 17.
 
3. In caso di richiesta di licenza individuale temporanea per servizio fisso, anche
a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato è tenuto al pagamento
di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a 1/20 del contributo
di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14  a seconda delle fattispecie.
 
4. In caso di richiesta di licenza individuale temporanea per i collegamenti di cui
agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 si applica un contributo, per ogni quindici
giorni o frazione, pari a 1/20 del contributo fissato nei medesimi articoli.
 
5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale
temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato è
tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di verifica e
controllo pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.
 

Art. 37
Sperimentazione
 

1. Il richiedente la sperimentazione è tenuto a versare, per l'istruttoria della
domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un
unico importo pari a:
a) euro 250 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;
b) euro 600 ove trattasi di attività soggetta a licenza individuale.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia
all'interessato dell'apertura della pratica.
3. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica
all'interessato:
a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma
di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo
pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze, ove previsto, e per
l'attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla
comunicazione;
c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.
4. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 3,  concede , nei termini
previsti per il rilascio delle licenze individuali, l'autorizzazione alla
sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle
frequenze, ove previsto, e per l'attività di mantenimento, verifica e controllo.
5. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito
all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.
 
segue art. 37
6. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere un
contributo per l'attività di mantenimento,verifica e controllo pari:
a) a euro 150 nel caso di cui al comma 1, lett. a);
b) a euro 350 nel caso di cui al comma 1, lett. b).
7. Il soggetto deve versare, ove previsto per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove
previsto, per ogni mese o frazione:
a) per l'uso di ogni canale ad 1 o due frequenze  destinato ai servizi mobili di
larghezza pari a 12,5 kHz, il contributo di euro 200 per lunghezza del
collegamento fino a 15 km, euro 400 per lunghezza del collegamento fino a
30 km ed euro 900 per lunghezza del collegamento superiore a 30 km;
b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il
comma 5 dell'articolo 17;
c) per l'uso di un collegamento fisso-fisso , anche a supporto delle richieste di
cui al punto a), un contributo pari a 1/10 del contributo di cui agli articoli 10,
11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.
8. In caso di richiesta di licenza individuale per sperimentazione per i collegamenti
di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 si applica un contributo, per ogni mese o
frazione, pari a 1/5 del contributo fissato nei medesimi articoli.
9. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed
esperienze radioelettriche, condotte nell'interesse della ditta installatrice.
 

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
 

Art. 38
Contributi provvisori - conguagli
 

1. Per l'anno 2002 si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del
Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.32 del 7 febbraio 2002.
 
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di licenze individuali
e di autorizzazioni generali, entro un mese dalla comunicazione del Ministero,
sono tenuti ad effettuare il conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il
medesimo termine.
 
3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni
radioamatoriali, di cui all'articolo 34, e di stazioni CB ed assimilate, di cui
all'articolo 35, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli
34 e 35 o  del relativo conguaglio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine.
 
Art. 39
Abrogazione
 
1. Sono abrogati l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 
1996, n. 1214, ed i decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18
dicembre 1981, 24 giugno 1982, 9 febbraio 1989, 4 agosto 1989, 1° agosto
1991, 1° giugno 1992 e 18 dicembre 1996, citati nelle premesse.

Art. 40
Applicazione del regolamento
 
1. Le norme del presente regolamento hanno effetto dall'anno 2002.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma, lì
 
        Il Ministro
 
  13 marzo 2002
 
52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 447
DEL 5 OTTOBRE 2001

      Art. 41 - Stazioni ripetitrici
      1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente
      costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate
      dall'articolo 8, commi 1 e 2, e 38, l'autorizzazione generale per
      l'installazione o l'esercizio:
        a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
        b) di impianti, automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione
        o instradamento di messaggi;
        c) di impianti destinati ad uso collettivo.
      2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
      amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere
      identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al
      radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ELEZIONI ARI
         Presentazione del candidato I2AZ
 

Candidatura al Consiglio Direttivo Nazionale.
 
Mi chiamo Giuseppe Alberti, sono iscritto all' A.R.I. dal 1956 e in radio dal 1959 con nominativo
i2AZ.
Ho fatto parte del consiglio direttivo della Sezione di Gallarate, sono istruttore di telegrafia per aspiranti radioamatori e non voglio presentare altre qualifiche radiantistiche.Alle spalle ho un'attività imprenditoriale e ho concluso la mia vita lavorativa in qualità di consulente aziendale presso una società americana.
 
Seguo con molto interesse le presentazioni, dei vari candidati, che appaiono sulle varie mailing list e devo dire di essere molto perplesso.
Tutti, ad esclusione di uno, che afferma di avere lavorato in grandi aziende in qualità di dirigente, presentano proposte importanti, che non voglio discutere ma, ahimè, senza avere la più pallida idea di chi oggi occorra veramente alla guida di un'associazione.
La direzione di una azienda presenta grandi difficoltà. E' impensabile che un imprenditore possa gestire e dirigere la propria azienda senza avere alle spalle un solido bagaglio di conoscenze tecniche e commerciali, conoscenze del proprio settore, della concorrenza, di marketing, di gestione finanziaria, di rapporti con le banche, di potere contrattuale verso i fornitori. Inoltre, deve avere fantasia, genialità inventiva per potere restare sul mercato e, nella migliore delle ipotesi, riesce a malapena a stare a galla permettendo una vita, si decorosa a sé e alla propria famiglia, ma non certo proporzionata alle ore di lavoro profuse nella propria azienda.
Questo significa che il radioamatore-imprenditore svolge compiti e mansioni differenti distinguendo fra il proprio hobby e la responsabilità del dirigere.
L'A.R.I. è un'azienda, meglio è la nostra azienda.
E' impensabile che possa essere gestita da un radioamatore, in chiave amatoriale, finalizzata all'attività radiantistica.
Mi sembra di riascoltare la famosa e terribile frase di attribuzione di responsabilità, data ad una determinata persona, per essere "un benemerito del partito".
Basta con i benemeriti del partito; occorrono dirigenti che conoscano l'arte del dirigere. Quale programma si può presentare? Non è semplice rispondere.
Chiudersi a riccio e vivacchiare sino a morire d'inedia? Non è certo una soluzione geniale. Sollecitare sovvenzioni a livello comunitario o finanziamenti da sponsor stranieri? Dubito che in una situazione congiunturale analoga si possa pensare che qualcuno allarghi i cordoni della borsa.
 
Il primo passo da compiersi è il controllo e la feroce riduzione dei costi e gli attuali componenti del Consiglio Direttivo Nazionale si sono già orientati in questa direzione.Da quanto mi risulta, purtroppo, pare che il numero dei soci sia ulteriormente diminuito nel 2002 e questo provocherà ulteriori difficoltà all'associazione.
Cosa resta ancora da vedere? Si potrebbe implementare, se ancora non esistente, una contabilità industriale, si badi bene che parlo di contabilità industriale e non di contabilità generale, che possa dare informazioni proiettate nel futuro che, attraverso ben precisi strumenti di controllo, consentano di fare le
scelte più appropriate in funzione di ricavi e costi. Il nuovo centro elaborazione dati potrebbe aiutare moltissimo in questa direzione.
Forse sarebbe opportuno rivedere tutta la struttura organizzativa se vi sono sprechi e sotto utilizzo del personale, rivedere compiti, mansioni e attribuzioni di responsabilità.
Da questa semplice analisi risulta chiaro che occorre rivedere tutta la struttura organizzativa della nostra azienda. Vi saranno senz'altro scelte dolorose e impopolari ma la critica distruttiva e ottusa di molti saccenti, è di casa e una più o una meno non spaventa certo.
Ho espresso il mio pensiero e non ho altro da aggiungere.
Giuseppe Alberti
I2AZ
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuazione dal numero 46 del Radiogiornale
 
LE RADIOINTERFERENZE
   dalla parte che riceve
 
 
Ciò in particolare se si tiene conto che la stragrande maggioranza dei possessori di elettrodomestici non ha la più piccola conoscenza di radiotecnica, e quindi non può rendersi conto del motivo tecnico che provoca l'interferenza; infatti tutto quello che essi sanno, in genere, è che «quando quel radioamatore trasmette, noi non vediamo, o non sentiamo, più niente».
Rientra quindi nel buonsenso dl «quel radioamatore» il cercare di essere utile (a se stesso ed ai
vicini) spiegando come e quando il tatto può succedere, il tutto con l'indispensabile razione di tatto.
Lasciamo ad una trattazione più approfondita e particolareggiata il grosso problema della TVI, ed
esaminiamo qui invece le altre cause di interferenza, nonché (ovviamente) i possibili rimedi.
 

Impianti HI-Fi
Tutti sanno, più o meno, come è costituito un impianto ad alta fedeltà: fondamentalmente, un
amplificatore preceduto da giradischi e/o registratore e seguito dalle casse con gli altoparlanti.
Le varie fonti di segnale sono in genere collegate all'ingresso dell'amplificatore mediante cavi
schermati, mentre gli altoparlanti sono spesso piuttosto distanti e collegati con cavi singoli abbastanza lunghi.
Quando questi complessi si trovano in un raggio di alcune decine (o anche poche centinaia) di metri da una stazione di adioamatore, il disturbo è molto frequente, ed anche molto frequentemente ha modo di manifestarsi sfruttando in particolare due vie d'accesso.
 

Il  collegamento agli altoparlanti
Questa è una delle vie di accesso che più spesso sono colpevoli di aver introdotto e provoca la RFI.
Come già accennato, e conie raffigurato in fig. 4, gli altoparlanti sono normalmente collegati
all'amplificatore mediante due fili piuttosto lunghi e non schermati; guarda caso, questi fili si possono comportare ottimamente come antenne (nessuno ha loro detto il contrario!) e quindi, come tali, possono captare l'energia a RF e portarla dentro l'amplificatore (con un normale grid-dip si potrebbe facilmente controllare la frequenza di risonanza, che non è molto improbabile capiti proprio su una delle nostre bande, specée quelle alte).
Il modo in cui il fenomeno sì manifesta è riportato in fig. 5.
 
Una cura da suggerire è quella sostanzialmente riassunta in fig. 6.
lì primo passo consiste nel «by passare» i fili che vanno agli altoparlanti al più vicino punto di massa con condensatori (ceramici, a disco) di capacità compresa fra 1.000 e 10.000 pF (a seconda della frequenza disturbante, si sceglierà un valore verso i 1.000 pF se il disturbo viene dalle VHF, verso i 10.000 se il disturbo si verifica~ per colpa di HF)
E importante intervenire su ambedue i fili, anche se uno è g!à (apparenteniente) a massa.
La seconda mossa consiste nell'usare cavo schermato (magari a due conduttori interni>; in tal caso possono aversi risultati variabili a seconda che si metta a massa la calza schermante da ambedue le parti (sull'amplificatore e sull'altoparlante> o su una sola <in genere,
sull'amplificatore>. Vale quindi la pena, per evitare che si formino circuiti chiusi (lungo la calza> per la RF, provare le varie soluzioni
Anche se può sembrare ovvio, suggeriamo, nel caso che il disturbo si manifesti su una banda sola e ben precisa, di variare (anche allungando) la lunghezza dei fili a-gli altoparlanti: c'è infatti probabilità che il collegamento originale risuoni proprio su quella frequenza.

Messa a terra
Non esistono regole assolute per la messa a terra degli apparati Hi-Fi; ad ogni modo, perché ci sia qualche speranza di miglioramento, la terra deve essere veramente efficace.
Infatti, il collegare il complesso ad una presa di terra quale un tubo dell'acqua può non portare alcun giovamento al fine di eliminare l'interferenza, o addirittura può peggiorare la situazione.
Ancora una volta quindi, l'unica procedura consigliabile è quella di tentare varie prove.
A volte migliori risultati si possono ottenere operando all'interno dell'apparecchio; per esempio, può capitare che il comune di un circuito stampato non sia collegato, nè direttamente, nè con condensatori, alla massa metallica del contenitore: in questi casi, bypassando tale comune a massa, si possono ottenere brillanti risultati.
 
La linea di alimentazione
L'ingresso rete è un altro dei maggiori colpevoli di RFI.
Ancora una volta le linee, con le loro svariate tratte, si comportano, specie in presenza di forti campi a RF, come vere e proprie antenne, facendo di conseguenza entrare nel complesso alimentato forti livelli di segnale disturbante.
Es:stono naturalmente, in commercio, filtri appositi, da inserirsi fra la presa di rete ed il complesso Hi-Fi.
Buoni risultati si possorio ottenere anche con semplici realizzazioni a livello di radioamatore.
Un'efficace blocco per RF si costruisce avvolgendo un certo numero di spire (a riempire> su un tondino in ferrIte (tipo quelli per antenna da radiolina portatile); naturalmente il lavoro deve essere completato fissando (con vernice o nastro> l'avvolgimento al supporto.
Il tutto va inserito, lungo la linea di alimentazione, dalla parte della spina. In aggiunta al blocco RF, è consigliabile montare due condensatori (ovviamente nel caso non siano già presenti) fra ciascuno dei due capi del cavo di rete e massa, di capacità compresa fra 1.000 e 5.000 pF (valori
maggiori provocano «scosse» non più trascurabili toccando le parti metalliche) ed a tensione di almeno 600 V (sempre preferibili di tipo ceramico, a disco>. In pratica, la situazione complessiva diventa quella di fig. 7.
Giradischi e giranastri
Molto spesso, al giorno d'oggi, gli impianti Hi-Fi sono piuttosto elaborati, comprendendo svariati apparecchi interconnessi fra di loro. Poiché ognuno di essi può essere oggetto di attenzione da parte del campo a RF, è consigliabile controllarne il comportamento uno per uno, distaccando cioè le unità una per volta ed osservando cosa succede all'interferenza (in questo caso distaccare significa proprio sfilare la spina dalla relativa presa, sia che si tratt del collegamento di alimentazione dalla rete, sia che si tratti del cavo portante il segnale audio).
In ogni modo, i collegamenti audio fra i vari apparecchi dell'impianto devono sempre essere schermati, ed anche con cavo buono (per esempio, certi cavi che hanno lo schermo realizzato con una spirale di filo o nastro avvolto sull'isolante interno forniscono schermatura quasi sempre insufficiente).
I collegamenti provenienti dalle testine dei giradischi sono normalmente ad esse intestati mediante piccoli clips: occorre verificare che essi siano ben stretti; un contatto non buono, specie in presenza di leggera ossidazione, è un invito a nozze per la RFI.
Inoltre, la lunghezza del collegamento fra testina e ingresso amplificatore può essere tale da
risuonare facilmente su qualche banda VHFIUHF, comportandosi  o-me una discreta antenna. Una delle poche cure in casi del genere è quella di intilare sul collegamento, vicino alla testina, le note perline o tubetti di ferroxcube, che smorzano ottimamente eventuali risonanze senza minimamente agire sul segnale audio.
Un altro sistema spesso altrettanto efficace, ma senz'altro molto più laborioso consiste nell'inserire, in parallelo ai terminali della testina, il solito condensatore ceramico a disco da 1000 pF; in tal caso però, oltre ai problemi pratici, si può verificare un leggero deterioramento nella qualità di riproduzione.
Per i giranastri i problemi sono sostanzialmente identici.

Preampliticatori
In un impianto Hi-Fi, specie se un po sofisticato, possono essere presenti diversi preamplificatori. i cui ingressi sono sempre molto sensibili anche ai campi a RF.
L'«enorme» complicazione della cura (alcune RFC e qualche condensatore), il costo «proibitivo» di tali componenti fanno sì che tale schema diventi la modifica consiqllabile da effettuarsi (anziché lo schema tipico preesistente>. Esaminiamo lo schema più da vicino.
lì diodo emitter-base dei transistori normalmente posti all'ingresso dei preamplificatori sembra fatto apposta per lasciarsi impressionare dalla RF esistente nei dintorni.
La giunzione si comporta infatti come un diodo, oltretutto polarizzato (positivamente), in modo cioè che la minima variazione della corrente di base (a seguito di un qualunque segnale ivi localizzato) provochi un cambiamento lineare ed amplificato nella corrente di collettore. Se l'energia a RF raggiunge tale giunzione, la polarizzazione aumenta (per autorettificazione del diodo base-emitter), provocando ben presto amplificazione non più lineare e quindi distorsione, fino al blocco completo dello stadio.
Inoltre, e se possibile ancora peggio, l'autorettificazione fornisce anche rivelazione del segnale che eventualmente modula la RF «disturbante», con la indesiderata riproduzione del messaggio'.
La  soluzione più decisiva del problema; sono le classiche induttanze per VHF (da pochi uH), inserendo due condensatori (ai solito, ceramici, a disco, e coi fi!i cortissimi) da poche centinaia di pF. Il tutto da montarsi su ognuno dei canali presenti in impianto.
 
 
Sintonizzatori FM
Quando è presente un sintonizzatore FM, la causa più probabile della interferenza è il sovraccarico del primo, o dei primi stadi da parte del forte campo RF che rientra dall'antenna FM.
In tal caso, la cura consiste nella installazione di un filtro passa alto (se, come in genere, il disturbo si verifica operando in HF) dello stesso tipo raccomandabile per la TVI. Il filtro va installato il più vicino possibile all'ingresso d'antenna del sintonizzatore, in modo che possa opportunamente attenuare il forte segnale che, proveniente dal radioamatore, viene captato sia dall'antenna che dalla discesa del sintonizzatore FM.
 
Schermatura
La mancanza o il difetto di sufficiente schermatura dei vari componenti che costituiscono un
impianto a Hi-Fi sono spesso colpevoli di consentire la RFI.
Molti apparati non hanno chiusura sul retro, hanno cassette in plastica o legno; in questi casi, un uso appropriato del sottile foglio di alluminio (o stagnola), normalmente usato... in frigorifero, può dare risultati più che soddisfacenti (attenzione però ai cortocircuiti!).
 
Organi elettronici
Praticamente presentano gli stessi inconvenienti dei complessi Hi-Fi.
Spesso, sui libretti d'istruzione sono riportate le norme basilari anti-RFI; in caso contrario, bisogna interpellare il costruttore (non i! venditore, che sosterrà che non c'è niente da fare).

Impianti pubblici di amplificazione
Anche in questo caso vale quanto sopra detto per i complessi Hi-Fi, con una particolare attenzione alla notevole lunghezza dei cavi.
Secondo quanto detto per gli altoparlenti, il filtraggio e/o il «bypass» vanno effettuati ad ambedue le estremità delle linee, prendendo in considerazione tutte le tratte.

Conclusione
Se la stazione dell'OM funziona regolarmente (e questo succede più spesso di quanto si creda>
l'interferenza, diciamo il disturbo, si verifica per causa, e non per colpa, della sua emissione.
Basterebbe quindi che apparati ed impianti fossero realizzati ed eseguiti sulla base di poche e
semplici norme, e la vita, almeno in questo settore, e nella stragrande maggioranza dei casi, sarebbe ben più semplice per tutti!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Da: <Giuffrida.Sergio@gdf.it>
 

Fatti di cui NON si parla
(di cui si parla poco o non si parla affatto)

Come si fa' fuori un candidato scomodo
e lo si  sostituisce con uno gradito.
 
2^ Puntata
 
Come promesso alla precedente puntata riprendo il discorso sui fatti di cui
NON si parla quasi mai.
 
Come promesso si portano FATTI e documenti e non supposizioni.
 
Ricapitoliamo velocemente :
. Il 13 novembre  2001 la famosa riunione a Roma (quella definita "farsa"
per intenderci n.d.r.)
. Il 17 novembre  2001 i FAX di dissociazione
. Il 16 dicembre  2001 assemblea del Comitato Regionale per richiedere la
sospensione del socio. Come accennato  il Presidente del Comitato Regionale
chiede la sospensione del Socio e l'adozione di provvedimenti disciplinari
ma l'assemblea non delibera.
.Il 20 dicembre il Presidente Regionale scrive al presidente nazionale e
chiede comunque provvedimenti  infischiandosene del  COMITATO REGIONALE!
.Il 22 dicembre il CDN assume  la delibera che avete  gia' letto.
Su R.R. si trova candidato il Presidente del Comitato Regionale.
Adesso diamo un'occhiata al verbale.
 
 
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL Comitato Regionale Veneto
ABANO TERME
16 DICEMBRE  2001
 
Il  giorno Domenica  16 dicembre 2001 alle ore 9.30  presso i locali della
Sezione di Abano Terme (PD) si è riunito il Comitato Regionale Veneto
dell'A.R.I. per discutere e deliberare sul seguente punto dell'Ordine del
Giorno:
 
Chiarire la posizione del Consigliere I3CZN Sergio Giuffrida, anche alla
luce di pesanti critiche nei riguardi dei componenti il Direttivo Nazionale
e Regionale.
 
Sono presenti:
 
Sez. di Venezia  ASSENTE  
Sez. di Portogruaro  ASSENTE  
Sez. di Chioggia  SPANIO Maurizio              (IZ3CYW) COSENTINO
Salvatore       (IK3OGI) 
Sez. di Mestre RUFFINI  Gino                      (I3RUF)  
Sez. di Marcon GIUFFRIDA  Sergio          (IZ3CNM) RENOSTO Giampietro
(IK3SHP) 
Sez. di Treviso SALVADORI Giancarlo        (I3SGR)  
Sez. di Vittorio Veneto SGRAZZUTTI Gianpietro (IW3EQO) RUBINATO Luca
(IK3HNP) 
Sez. di Montebelluna DITTO  Vincenzo                  (I3YLZ) PIVA
Livio                         (IK3ERQ) 
Sez. di Belluno ASSENTE  
Sez. di Feltre ASSENTE  
Sez. di Cadore ASSENTE  
Sez. di Padova BODRATTI Paolo              (I3PBU) CARRA  Sandro
(I3AWK) 
Sez. di Abano Terme PAGANI Giulio                  (IK3HAT) PAGIARO
Fabio               (I3NPF) 
Sez. di Vicenza ROETTA Lucio                  (IK3HIA) ZAMUNARO Claudio
(IK3ITS) 
Sez. di Tiene COSTA   Mario                 (IW3HHN)  
Sez. di Bassano del Grappa ASSENTE  
Sez. di Agno-Chiampo ASSENTE GUIOTTO Matteo             (IZ3CBT) 
Sez. di Verona VEZZANI Bruno                (I3VZB) CESTARI  Alberto
(IK3XTQ) 
Sez. di Rovigo PIVA  Dario                        (IK3XJP)  
Sez. di Castelmassa ASSENTE  
Sez. di Porto-Viro ASSENTE  

Per un totale di  11  Sezioni su  21  rappresentanti  946  soci sul totale
di  1280   alla data del 31.12.2000.

Prende  la parola il Presidente del C.R.V. Giancarlo SALVADORI (I3SGR).
Saluta i presenti e propone all'assemblea dei delegati il nome di Paolo
BODRATTI (I3PBU) come Presidente dell'Assemblea.
Viene accettato all'unanimità dai presenti.
Il Presidente saluta l'Assemblea e fa presente che nella convocazione
dell'assemblea, fatta dal Presidente del CRV ai sensi dell'art. 5  comma 8,
non è stata comunicata l'ora della  prima e della seconda convocazione.
Ritiene comunque che l'Assemblea è valida come se fosse una prima
convocazione, pertanto a norma dello statuto è necessaria la presenza della
maggioranza semplice dei soci e delle sezioni.
I3PBU accerta che  al momento tale maggioranza non c'è: sono presenti
sette sezioni su ventuno.
L'assemblea ha inizio, precisando che al momento non c'è la possibilità di
deliberare alcunché, ma solo pareri consultivi, pertanto si cerca di
attendere l'arrivo di altre sezioni perché nel frattempo viene comunicato
che in autostrada c'è un incidente.
 
Interviene I3SGR precisando che la convocazione interessa le varie
comunicazioni (e-mail) che il Consigliere IZ3CNM  ha fatto riportando al di
fuori del C.D. le offese e gli improperi nei confronti di altri Consiglieri,
poi aggravatasi dalla lettera (e-mail) inviata al Ministro della
Comunicazioni  il cui contenuto mette in cattiva luce l'Associazione ed è
offensivo nei confronti dei Dirigenti della stessa.
Il Presidente I3SGR ritiene che il comportamento di un Consigliere o di
altra carica, anche se ci fossero fondati motivi, non deve essere
denigratorio dell'Associazione, ma critico in modo costruttivo.   Per quanto
riguarda le offese alla dirigenza nazionale, la stessa prenderà i dovuti
provvedimenti per quanto di loro competenza, noi come consiglio direttivo
del CRV chiediamo a Voi delegati di esprimervi liberamente come meglio
pensate di fronte all'operato del Consigliere IZ3CNM.
Si procede con la lettura della e-mail inviata al Ministro delle
Comunicazioni., al termine interviene il Presidente della Sezione di
Abano-Terme che consegna un articolo apparso su  "il radiogiornale"  in
riferimento alla lettera appena  letta  il cui contenuto sono le scuse del
Sig. Giuffrida IZ3CNM nei confronti dell'Associazione e la notizia che il
Direttivo Nazionale lo ha messo sotto accusa evidenziando che si vuol
colpire un candidato a pochi mesi dalle votazioni per il rinnovo del C.D.
Nazionale.
Si inizia la discussione dando la parola al delegato della Sezione di
Chioggia  IK3OGI che dopo alcune considerazioni chiede se quello che stiamo
facendo è stato richiesto dal Direttivo Nazionale. Interviene I3RUF che
precisa che la convocazione di questa Assemblea  è scaturita da problemi
interni al C.D del CRV il cui operato e praticamente paralizzato,
successivamente è intervenuta questa lettera che ha provocato alcune prese
di posizione a livello nazionale  richiedendo, come da statuto nazionale
A.R.I , il parere del CRV competente
 
Il presidente della sez. di Chioggia IZ3CYW, alla luce di quanto appena
detto, precisa che prima si deve discutere del problema interno al C.D. del
CRV per il quale siamo stati convocati e poi della lettera al Ministro.
Interviene il Presidente dell'Assemblea I3PBU  precisando che,  per quanto
lo riguarda, ha già potuto verificare il comportamento di IZ3CNM con tutta
la corrispondenza e-mail che gli è pervenuta , e sicuramente arrivata a
tutte le sezioni per cui e da analizzare se ha ragione il Sergio IZ3CNM o il
Comitato Regionale.
Si richiede da più parti quale sia la lettera che ha scaturito la
convocazione.
I3RUF informa che la lettera è stata inviata via posta elettronica a tutte
le sezioni il 30 ottobre 2001, e scritta dal presidente I3SGR in risposta
alle richieste polemiche del Consigliere IZ3CNM, facendo presente ai
delegati il pacco di corrispondenza che sinora ha fatto solo perdere tempo
al Consiglio Direttivo.  Dispiace non sia presente il Sergio IZ3CNM, a
prescindere dalle parole offensive nei nostri confronti che sono questione
di educazione, (e che sono state scritte nelle e-mail spedite a terze
persone al di fuori del C.D.), ricordiamoci che quello che facciamo non è un
lavoro ma un hobby togliendo tempo alla famiglia e quindi le cose devono
essere prese in un modo più leggero, se poi consideriamo, come diceva il
Giulio IK3HAT, che le sue posizioni cambiavano dalla sera alla mattina e
alle volte anche nettamente opposte, oppure decisioni prese o affermazioni
fatte in riunione e riportate il giorno dopo in modo distorto, questo ha
comportato che  ognuno di noi non aveva più la voglia di discutere.
 
Interviene il Presidente dell'Assemblea per verificare la presenza dei
partecipanti visto l'arrivo di alcuni delegati.
Il Segretario IW3EQO alle ore 10.30 fa l'appello dei delegati presenti :
risultano presenti  i rappresentanti di 12 Sezioni, pertanto ora l'Assemblea
è deliberativa in quanto è rappresentata la maggioranza + 1 delle sezioni.
 
Riprende la parola  I3PBU facendo presente agli ultimi arrivati tra cui
IZ3CNM che sono state lette un paio di lettere compresa quella inviata  al
Ministro Gasparri e quelle mandate al C.D. del CRV e le risposte date.
Interviene il Consigliere IZ3CNM  e chede per completezza se può leggere la
riposta del Ministro Gasparri. L'assemblea approva e se ne da lettura.
 
Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver sentito quale sia il contenzioso,
chiede al presidente del C.D. del CRV come si deve procedere.     Prende la
parola I3SGR, precisando di non voler accusare il Sergio Giuffrida, ma
ritiene il suo  comportamento  nei confronti del CD del CRV e Nazionale
alquanto scorretto, pertanto, anche su sollecitazione del Direttivo
Nazionale, propone venga sospeso o meglio non faccia più parte del C.D. del
CRV, e che si vada ad un voto che si esprima con un si o un no, questa è la
proposta del Consiglio Direttivo.
 
Interviene il Presidente della Sez. di Chioggia IZ3CYW precisando che per le
offese sia un problema personale dei singoli Consiglieri, per quanto
riguarda l'aspetto interno al C.D. del CRV è del parere che un po' di
contraddittorio e di corrispondenza e-mail non possa che essere positivo.
Il fatto che il Segretario abbia avuto problemi non è responsabilità di un
singolo, ma di un gruppo.    Non è assolutamente d'accordo sulla richiesta
del C.D. nei confronti del Giuffrida.
 
Interviene il Presidente della Sez. di Verona I3VZB che vuole una
chiarificazione: si è parlato di offese, queste sono state fatte durante una
riunione di Consiglio o no.  Precisa  Il Vicepresidente IK3HAT che queste
affermazioni offensive sono state trasmesse via e-mail a diverse sezioni.
Le discussioni sono scaturite all'interno del C.D. , ma poi divulgate
all'esterno dal Consigliere  IZ3CNM.
 
Interviene il Presidente della Sez. di Thiene IW3HHN  appoggiando la
proposta del C.D.
 
Interviene il Presidente della Sez. di Padova I3PBU  asserendo di essere
contrario a  scindere le due fasi , in quanto il fatto che ci siano
ulteriori sviluppi negativi aggravano la posizione iniziale.  Io esprimerò
parere positivo alla sospensione.
 
Il presidente della Sez. di Montebelluna  I3YLZ chiede come mai il Sergio
non è seduto al tavolo con tutto il C.D. viene risposto che il posto c'è,
che si accomodi .

Prende la parola il Consigliere IZ3CNM affermando che gli era sembrato di
essere già alla sentenza senza che il processo fosse ancora fatto.   Solo
perché qualcuno non si dimentichi l'art. 6 comma 5  del Regolamento del CRV
recita: "Le comunicazioni di convocazione dell'Assemblea sono esclusivo
compito del Segretario regionale, e dovranno pervenire agli interessati
almeno venti giorni prima della data di convocazione e complete di ogni
informazione ecc."  era solo un appunto.   Ne nasce un piccolo battibecco
col Presidente I3SGR.         Interviene I3PBU che asserisce di dar ragione
a I3SGR che questo conferma ancor di più che vuoi mettere il bastone fra le
ruote.
Visto che nella convocazione non si fa esplicitamente il mio nome, ma si
lascia sottintendere ( io la vedo come un indelicatezza nei miei confronti)
vorrei sapere quali sono le pesanti critiche che ho fatto al Consiglio
Direttivo del CRV, ci saranno delle frasi , degli epiteti , ecc.     I3SGR
risponde: "dare del drogato al segretario !".   IZ3CNM  dove sta scritto?
Interviene I3RUF che risponde che "se vuoi Ti leggo la e-mail  indirizzata a
Umberto Facchin , è presente Umberto Facchin ?" chiede I3RUF. A questo punto
IZ3CNM lo interrompe per dargli la deliberatoria sulla legge 675 perchè se
tu la leggi è reato.  I3RUF chiede se può leggerla ; IZ3CNM acconsente, ma
vuol sapere chi gli ha fatto avere quella e-mail.   I3RUF risponde
polemicamente "......di aver intercettato la posta elettronica....!?."
Intervengono in una discussione un po' caotica diversi delegati che
evidenziano che se questo è il comportamento del Sergio IZ3CNM è normale che
le cose non possono andare avanti.
Interviene il Presidente dell'Assemblea a calmare gli animi e chiede a I3RUF
di leggere questa e-mail.  I3RUF procede alla lettura  e ad un certo punto
dice di risparmiare ai presenti per correttezza il resto del contenuto.
Interviene Il Presidente della sez. di Verona I3VZB che si ostina a volere
ascoltare tutto quanto scritto.  Riprende I3RUF dicendo di aver ricevuto in
copia una e-mail che è stata mandata in giro e che è stata letta da persone
qui presenti che dovrebbero avere il coraggio di confermarlo. Questa è una
e-mail che è stata mandata in giro dopo una riunione di C.D. del CRV.
 
IK3 HAT da lettura della risposta (via e-mail) alla convocazione fatta dal
presidente per la riunione del C.D. del 27/11/01 ad Abano Terme.
IZ3CNM conferma di averla scritta lui.
I3RUF si rivolge ad  due  delegati presenti facendo loro una domanda
precisa: "avete ricevuto questa  e-mail ?".  La risposta e "affermativa" .
Quella della droga (n.d.r).
Si discute sulla distruzione dell'archivio personale di IZ3CNM che lui
asserisce sia stato Ortona Presidente ARI Nazionale a provocarla.
Interviene il presidente dell'Assemblea chiedendo se ci sono altri
interventi.  Nessuno interviene.
Riprende I3PBU chiedendo a IZ3CNM: L'accusa che Ti fa il Giancarlo I3SGR di
aver "sputtanato i membri del CRV" e soprattutto il CD Nazionale.  E' vero?
IZ3CNM respinge l'accusa.
Interviene I3YLZ che ha un rimprovero da fare al Sergio IZ3CNM; come
consigliere del CRV  non doveva comportarsi in quel modo, accusando la sua
Associazione, dove in passato l'ha sempre difesa e a me risulta ha sempre
parlato male del Cisar e in questa lettera inneggia al Cisar o al suo
presidente,  quando tu sei venuto nella nostra sezione ad accertarti che un
nostro presunto socio voleva iscriversi  e  dopo due anni si era levato via
dal Cisar  per Te era ancora iscritto al Cisar .  Il punto forte per Te era
che un' iscritto al Cisar non poteva iscriversi  all'ARI.
In questa lettera Tu parli male del Tuo presidente e parli bene di un altro
presidente quello del Cisar.
Si  apre un animato contraddittorio tra il Sergio IZ3CNM e vari delegati
sulle accuse e lettere ad Ortona.
Interviene il Presidente dell'Assemblea I3PBU chiede di fare una una
votazione per alzata di mano sul fatto di sfiduciare IZ3CNM come Consigliere
del CRV.
Interviene il Sindaco del CRV IK3ITS chiedendo al Sergio IZ3CNM: quando Tu
ti sei iscritto all'Ari  Ti sarà stato dato lo Statuto, quando sei andato a
far parte del CD del CRV Ti sarà stato dato il Regolamento ebbene al di là
c'è anche un sistema comportamentale e di etica , se non mi va bene non mi
iscrivo, se vedo che il mio operato non è gradito mi dimetto.
Interviene il delegato della Sez. di Padova I3AWK ponendo una domanda: Se mi
ritrovo in un consiglio direttivo e non ho la più fiducia della maggior
parte dei membri di questo Consiglio o ci sono i motivi per cui l'Assemblea
sfiducia l'intero direttivo oppure mi dimetto.
 
Interviene il Presidente la Sez. di Vittorio Veneto affermando che chiunque
in consiglio parla senza prefiggersi dei risultati  e arrivare al risultato
non fare e parlare solo per puro compiacimento. Se ho in'idea meravigliosa,
ma nessuno mi ascolta sono costretto ad abbandonarla e ritirami.  E' il
risultato che conferma l'idea.
Il  Presidente dell'Assemblea asserisce che una discussione del genere può
continuare per giornate, abbiamo  avuto conoscenza di quanto il Sergio pensa
attraverso le sue lettere, adesso qui conoscerà attraverso il nostro voto
quello che pensa l'Assemblea.
Prende la parola Sergio IZ3CNM che conferma di avere mandato il fax
all'Onorevole Gasparri, spero abbiate la versione Vi ho letto la risposta
del Ministro, confermo di aver fatto l'e-mail ad Ortona praticamente
identico a quello Di Gasparri e praticamente ho detto di non essere
d'accordo sulla sua posizione. Inoltre esprime le proprie osservazioni
sull'operato non consono del Segretario e delle affermazioni del Presidente
su quanto non fatto per il Contest Veneto.
 
Interviene il  delegato della Sezione di Chioggia  IK3OGI che chiede per il
bene dell'Associazione che il Sergio IZ3CNM dia le proprie dimissioni dal
C.D. del CRV.
 
Interviene il Presidente dell'Assemblea I3PBU che chiede al Sergio IZ3CNM se
dà le dimissioni, non ottiene risposta.
 
Interviene il Presidente della Sez. di Rovigo IK3XJP esprimendo il parere di
dividere il problema da quello che è la forma e da quelli che sono i
contenuti.  Sulla forma Sergio, sicuramente, non ha intrapreso la strada
migliore, però sui contenuti è l'unica voce che si sente e che ha il
coraggio di dire che le cose non vanno e di questo ne siamo convinti tutti.
Nei riguardi personali dei compomenti il CD regionale il modo come Lui
esplica queste cose li è abbastanza discutibile in quanto facente parte del
direttivo prima ne discuta all'interno e poi in Assemblea.  Fa bene il CD a
vietarti di inviare e-mail  come consigliere.   Per il proficuo
funzionamento di questa Associazione, visto quello che è successo che si
discosta da quella che è la trafila normale che si dovrebbe fare, anche io
sono del parere, per il Tuo bene,  che Tu rassegni le proprie dimissioni.
Risponde IZ3CNM facendogli presente che loro vogliono che io me ne vada via
dal Consiglio Direttivo, me ne vada via dal CRV , cosa che non possono fare
perché eletto dai soci della mia Sezione e via anche dall'Ari, ma questo si
arrangerà il C.D. Nazionale.
 
"Io  IZ3CNM presento le dimissioni dal Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Veneto così vi evito ogni problema delle votazioni e della
validità delle stesse."  

Alle ore 11.30   termina L'Assemblea.
 
Il Presidente dell'Assemblea
Il Segretario
 Paolo BODRATTI  I3PBU
Gianpietro SGRAZZUTTI  IW3EQO
 
Come mai  viene detto che la richiesta di provvedimenti disciplinari
proviene dal CRV se il Comitato Regionale Veneto NON HA MAI DELIBERATO ALCUN
PROVVEDIMENTO NE HA MAI DELIBERATO ALCUNA RICHIESTA AL CDN????
 
Come mai  il Presidente del CRV ha convocato l'assemblea  "SU PRECISA
RICHIESTA DEL DIRETTIVO NAZIONALE" se poi il Direttivo Nazionale nella
riunione del 22 dicembre ha  detto che la richiesta  di sospensione e'
arrivata dal Presidente del CRV???
 
Come mai il presidente nazionale prende atto il 22 dicembre di una
situazione che gia' conosceva prima del 16 dicembre (tant'e' che  aveva
chiesto al presidente del  CRV l'adozione di   provvedimenti
disciplinari???)
 
Come mai nessun provvedimento viene preso nei confronti di coloro che
ammettono a verbale di aver intercettato posta elettronica?
 
Come sono andate veramente le cose???
 
Giudicate voi lettori. Avete il verbale e avete la lettera di sospensione.
 
Arrivederci alla prossima puntata.
73 de IZ3CNM Sergio
IZ3CNM@TIN.IT
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Da: "Alfredo Gallerati" <galleratia@ba.dada.it>
 
 
VOM <Voce del Mediterraneo> MALTA
-------------------------------------------
Il programma dx < Onde Radio> in onda la domenica,
dal 31 marzo 2002 sarà in onda sulla frequenza 9.605 kHz.
Buon ascolto a tutti!
 
Alfredo Gallerati - IK7JGI -
A.I.R. Associazione Italiana Radioascolto
redazione italiana di "Onde Radio"
<Voce del Mediterraneo> -Malta -
mailto: <
galleratia@ba.dada.it>
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da: "Leonardo Partipilo - Trani" <leopartipilo@tiscalinet.it>
 
        CISAR:
Guglielmo Marconi Memorial Day
         Trani 25 Aprile 2002
 
La Sezione C.I.S.A.R. di Trani, in occasione del
Guglielmo Marconi Memorial Day, il giorno 25 Aprile 2002
attiverà presso la locale sede della Lega Navale Italiana
una stazione speciale " ii7GM ".
 
Sara' attiva in HF (40 - 20 - 10 - 15m),
VHF, ed UHF dalle 0800 alle 1800.
 
Graditissimi saranno tutti coloro che vorranno
partecipare a questo happening collegandoci.
 
Ti prego di dare diffusione sul
tuo Radiogiornale a questa notizia.
 
I più cordiali saluti,
 
Leonardo Partipilo iz7ano
Segretario della Sezione C.I.S.A.R. di Tran
i
leopartipilo@tiscalinet.it
-------------------------------------------------------------------------------------------
Da: "andrea bonaiuto" <it9gsv@hotmail.com>
 
 
PCsat pronto a spegnersi...
 
Il PCsat ,un satellite che opera in modo digitale APRS purtroppo sta' per
esaurire la sua vita.
 
L'appello che viene rivolto a tutte le stazioni che operano su questo
satellite e' di NON utilizzare il suo digipeater limitandosi solo
all'ascolto.Forse solo in questo modo sara' possibile prolungare la vita del
satellite e scongiurare una inversione di polarita' delle batterie.
 
Grazie a tutti  per l'attenzione prestata.
73 e buona Pasqua de Andrea
IT9GSV@amsat.org
http//www.qsl.net/it9gsv/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MERCATINO RADIOAMATORIALE
 
Da: "Cilea Francesco" <francesco.cilea@tin.it>
 
Vendo il seguente materiale Rotore CDE Mod. TR44 ,
imballato nuovo mai utilzzato , Scheda Sint. Voc. VS1
Kenwood per TS711  TS811 Ecc , Filtro Kenwood YK88SN-1 . 
Tutto il materiale è nuovo imballato    e_mail 
 
ik0ire@yahoo.it
-----------------------------------------------
 
Da: "Giulio Dalla Pria" <dallapria@tin.it>
 
VENDO:
 
HF verticale Hy Gain DX88 + radiali risonanti + bobina
corto circuito + manuali ITA e ENG, installata solo 3
mesi.
Euro 500  non spedisco.
 
Verticale 50Mhz Comet CA-62DB, installata solo 3 mesi.
Euro 200  non spedisco.
 
Bye - IW2MFP - Giulio - Segrate -MI- 338-8488760 
dallapria@tin.it
-------------------------------------------------
Da: <depio@libero.it>

Vendo il seguente materiale:
- IC-737 transceiver 160-10 mt. acc. antenna autom. alim.
 13.8 Volts, manuale italiano ed inglese, imballaggio,   
 perfetto nel funzionamento e nell'estetica. Euro 770
- DSP della TimeWave mod. DSP 59+, con manuale, e cave-
  ti di collegamento. Euro 150
- Ricevitore RACAL mod. 1771, stato solido, sintonia
  continua 500Khz. - 30 Mhz. in AM/SSB/CW Alim. 220
   Volts, con manuale in fotocopia, perfetto nel funziona-
   mento ed immacolato nell'estetica. Euro 500
   Eventuali prove presso la mia stazione. Esclusi i perdi-
   tempo. Grazie, 73 a tutti.
  
 I3NJQ op. Maurizio
   E-Mail:
depio@libero.it
------------------------------------------------------
Da: "Roberto" <jpgkb@tin.it>
 
VENDO YAESU FT 757 GX2 PERFETTO COME NUOVO - 650 EURO -
 
Roberto
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Da: "Priamo" <nbqqkc@tin.it>
Oggetto: Amarezze!
 
FURTO

 
Il 12/03/02 Ho subito il furto della mia autovettura
Ford Fiesta Ambiente 1.2  16v Grigio metallizzata
Targata BX649KN
Telaio WFOAXXGAJA1K36633
 
Il furto è avvenuto in via Manzoni (NA ) ore 06:40 denunciato all'ufficio di P.S.del Commissariato di Posillipo.
Per me è stato un danno notevole sotto il profilo economico e morale un auto che aveva appena 18 giorni di vita.
Ho saputo da amici,internet ecc che specialmente a Napoli la criminalità sta facendo razzie di auto nuove.
E per me come x molti miei concittadini questi furti hanno buttato in fumo anni e anni di duri sacrifici che uno stipendiato fa x sbarcare il lunario con onesto lavoro.
Possibile che le forze dell'ordine non riescono a tutelarci e a trovare queste squallide iene che ci defraudano di ogni piccolo avere facendoci versare amare lacrime?
E possibile pubblicare le amarezze di un
cittadino che non sa più a chi santo votarsi?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UTILI INFORMAZIONI
 
Il Radiogiornale
viene inviato gratuitamente tramite E-Mail a tutti i radioamatori che operano su
Internet. Tutti possono scrivere, articoli, approfondimenti e lettere esprimendo
liberamente le proprie idee con linguaggio consono alla tradizione
radioamatoriale basata sul rispetto per il prossimo, Il Radiogiornale
pubblichera' con spirito pluralista e senza censure il materiale pervenuto,
anche le opposte opinioni, ma ciascuno dovra' farsi carico di evitare inutili
polemiche.

Pertanto coloro che desiderassero collaborare a questa iniziativa, tramite
Internet, facendo pervenire i propri scritti a tutti i radioamatori dotati di
indirizzo E-Mail, possono usufruire della nostra vasta Mailing List, che
comprende tutti i radioamatori che hanno un indirizzo di Posta Elettronica,
inviandoci il testo (SU ARGOMENTI RADIOAMATORIALI) da spedire, che
provvederemo gratuitamente a ritrasmettere a tutti, a nome dell'interessato.
 
Ovviamente sta al senso di responsabilita' di ciascuno inviare articoli, o
messaggi, non troppo lunghi, i contenuti dei quali rimangono esclusivamente
sotto la responsabilita' di chi li ha scritti e il Radiogiornale declina ogni
e qualsiasi coinvolgimento in merito.
 
A causa di possibili, anche se non volute, veicolazioni
di virus, si raccomanda di inviare i testi NON COME
ALLEGATI, O HTML, ma come messaggi normalI txt
da NON DOVER APRIRE.
 
Chi desidera ricevere il Radiogiornale deve inviare richiesta a
 
tioli@tin.it  specificando nominativo - nome e cognome.
 
Potete richiedere numeri arretrati a paolo.mattioli@tin.it
 
oppure rivolgendovi via Internet all'Edicola Telematica
                        "RADIOGIORNALE ON-LINE"
dove potete sfogliare e prelevare i vari numeri del periodico
sul sito
http://www.iz7auh.com/radiogiornale
 
Altra Edicola telematica RADIOGIORNALE ON-LINE
Nel sito
http://www.is0grb.it sono disponibili tutti
i numeri del Radiogiornale in versione HTML con un
motore che aggiorna le pagine in automatico.
 
-----------------------------------------------------------
Da: Aldo Patria <ik6sbe@libero.it>
 
NUOVA EDICOLA DEL RADIOGIORNALE
Il Radiogiornale e' prelevabile, singolarmente in html
o compattato a 10 numeri per volta anche sul sito
 
http://www.ik6sbe.it.
 
Alla edicola telematica "PIANETA RADIO"
www.pianetaradio.it  e-mail: pianetaradio@pianetaradio.it
si può sfogliare e prelevare il Radiogiornale, oltre a tanti
altri utili servizi disponibili in linea per i Radioamatori.
 
IL RADIOGIORNALE ANCHE IN PACKET
 
Sul PBBS I0TVL-8 di Roma, nella directory C:\GIORNALE
Sono disponibili tutte le copie del Radiogiornale
in formato testo, compresso in zip.
 
Inoltre il Radiogiornale e' prelevabile sempre in
Packet sul PBBS di Milano IK2ANE-8  raggiungibile anche
attraversi i nodi della rete Flexnet IR1SVS e IW2JKS-10
 

RICORDATE DI VUOTARE SEMPRE
LA VOSTRA CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA, PRELEVANDO SPESSO
TUTTE LE E-MAIL A VOI DIRETTE, PERCHE'
SUPERATO UN CERTO LIMITE LA POSTA
DIRETTA A VOI, COMPRESO IL
RADIOGIORNALE, VIENE RESPINTA
DAL VOSTRO GESTORE.
 
SE AVETE QUALCHE AMICO CHE NON RICEVE IL RADIOGIORNALE ED E' INTERESSATO AD
AVERLO INVIATECI IL SUO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CORREDATO DI NOME,
COGNOME E NOMINATIVO.
 
COLLABORATE A QUESTA INIZIATIVA
INVIANDO I VOSTRI ARTICOLI DA PUBBLICARE !
 
Paolo Mattioli I0PMW
 
paolo.mattioli@tin.it